La Tutela dei beni culturali è un argomento estremamente importante in quanto alla base della Conservazione e della Valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Non si può parlare di valorizzazione, di fruizione di beni culturali se non c’è un’attività di tutela del bene alla base. Il concetto di Tutela dei beni culturali lo troviamo espresso nel Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs. 24/2004, anche noto come Codice Urbani. Dal nome di Giuliano Urbani, ex ministro dei beni culturali durante il governo Berlusconi negli anni dal 1994 al 1995.
Per capire meglio cosa si intenda per tutela dobbiamo fare un viaggio nella legislazione dei beni culturali perché è lì che troviamo le fondamenta della Tutela.

La tutela prima della Costituzione italiana
Prima dell’arrivo della Costituzione italiana vigevano le regole del Regno d’Italia durante il quale vennero attivate delle procedure di tutela del patrimonio culturale. All’epoca non era ancora nato il termine di bene culturale ma si parlava di opere d’arte di particolare valore estetico. Perciò l’importanza del bene e ciò che si doveva tutelare era essenzialmente il suo valore estetico. Con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e nel 1753 venne istituita la Direzione generale per le antichità e belle arti, all’interno del ministero della Pubblica istruzione. Infatti, prima della nascita del Ministero della Cultura (ex Ministero dei Beni culturali) il patrimonio culturale era sotto controllo del Ministero dell’istruzione.
Solo nel 1975 con la nascita del Ministero dei beni culturali la Direzione generale delle antichità e belle arti e la Direzione generale accademie, biblioteche e diffusione della cultura passarono dalla Pubblica istruzione al nuovo ministero. Contemporaneamente a queste vicende nasce anche il concetto di bene culturale, riconosciuto come tale non per il suo valore estetico ma perché quelle cose hanno un valore storico, quali libri, documenti, oggetti d’uso comune, vestiti, strumenti scientifici, etc.
La tutela dei beni culturali nella Costituzione italiana
Come ogni qualsiasi testo normativo, anche il Codice dei Beni culturali e del paesaggio prende spunto da un paio di articoli provenienti dalla Costituzione. Già la Costituzione italiana all’art. 9 ci parla di Tutela dei beni culturali affermando che:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.
Questo articolo è inserito nei primi 10 articoli che costituiscono i principi fondamentali della Costituzione italiana, promulgata nel 1946. Per la prima volta qui compare il termine di Tutela. L’art.9 della Costituzione è citato nel primo articolo del Codice dei beni culturali, al comma 1, dove si fa presente anche che la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione è attuato anche secondo l’art. 117 della Costituzione.
L’art. 117 della Costituzione alla lettera s) ci dice che lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nella tutela dei beni culturali. Ciò significa che solo lo Stato può emanare leggi e decidere in materia di tutela. Non può farlo né la regione, né la provincia e nemmeno il comune o addirittura un privato. Invece le Regioni possono intervenire in materia legislativa insieme allo Stato per tutto ciò che riguarda la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”.

La Tutela dei Beni Culturali nel Codice Urbani
Perché alla Tutela va data così tanta importanza? La risposta a questa domanda la troviamo nell’art. 1 comma 2 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio secondo cui la Tutela, insieme alla valorizzazione dei patrimonio culturale:
“Concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.”
L’art. 3 del Codice dei beni culturali è totalmente dedicato alla tutela. Riportiamo qui di seguito il primo dei due commi:
La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Cosa vuol dire? Il comma ci spiega in cosa consiste la tutela e lo fa sostenendo che per tutela si intendono tutte quelle attività che hanno come scopo l’attività conoscitiva, quindi il riconoscimento del bene culturale come tale. Come si compie tale riconoscimento? Attraverso un lavoro, prima di ricerca e di studio del bene culturale, e poi di catalogazione. Una volta che il bene viene riconosciuto, studiato e catalogato si può procedere alla sua protezione e conservazione.
Il riconoscimento dei beni culturali avviene attraverso alcuni passaggi importanti che sono stati inseriti nel codice dei beni culturali negli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Il bene culturale quando è pubblico, cioè appartenente allo Stato, può essere riconosciuto attraverso la verifica dell’interesse culturale (art.12). In questo caso è il Ministero della cultura, rappresentante dello Stato, che avvia un processo di verifica del bene per:
“Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. “
Le cose immobili e mobili a cui il codice fa riferimento sono tutte quelle “cose” che appartengono allo Stato e ai suoi enti pubblici e che hanno un particolare interesse che però non è stato ancora confermato. Il bene infatti, sarà considerato tale soltanto se la verifica lo stabilirà. Non solo, i beni culturali sottoposti a tale verifica devono essere di autore non più vivente e devono avere oltre 70 anni, come viene esplicato nell’art. 12 durante la verifica dell’interesse culturale.
Altro procedimento di riconoscimento dei beni culturali avviene attraverso la Dichiarazione dell’interesse culturale esposta dall’art. 13 all’art. 16. Con la Dichiarazione di interesse culturale il Ministero riconosce come bene culturale un bene mobile e immobile appartenente a un privato.
Infine siamo arrivati all’art.17 del Codice che parla della Catalogazione, altro aspetto importante ai fini della tutela del bene culturale. L’art.17 al comma 2 e 3 ci dice che:
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione
Una volta catalogato il bene culturale il processo di riconoscimento è concluso ed il bene è pronto per essere tutelato. L’attività di tutela si concretizza attraverso un successivo lavoro di Conservazione.
La Conservazione è un altro passaggio importante durante l’attività di tutela del bene culturale. Innanzitutto la Conservazione è un’attività che viene gestita non solo dallo Stato ma anche dalle Regioni, città metropolitane e province come afferma l’art. 1 comma 3 del Codice. Laddove il bene culturale si presentasse nelle mani di un soggetto privato, è compito del privato occuparsi della sua Conservazione. Sarà poi lo Stato a vigilare sulla sua attività attraverso delle misure di Conservazione che lo Stato impone ai privati secondo gli articoli che vanno dal 18 al 52.
La Conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata. Secondo l’articolo 29 del Codice:
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
L’articolo spiega molto bene le attività principali che sono alla base della Tutela.
Si capisce in ultima analisi quanto la Tutela sia un’attività complessa frutto di una serie di passaggi. Difendere fisicamente i beni culturali è certamente il primo passo. Promuovere la cultura vuol dire svolgere un’attività di Tutela per poi diffondere la conoscenza del nostro stesso patrimonio culturale, in linea con ciò che recita l’articolo 9 della nostra Costituzione. Proteggere il bene culturale significa tutelarlo e conservarlo, dando modo alle generazioni future di poterne fruire.
Scritto dalla Redazione |
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